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COMUNE DI CASTELTERMINI
Aggiornamento periodico dell'Albo
Unico delle persone idonee all'ufficio
di "Scrutatore di Seggio Elettorale"
(Art. 9, legge 30 aprile 1999, N°
120)
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Visto che ai sensi
dell’art. 1 della legge 8 marzo
1989, N° 95, come modificato dall’art.
9 della legge 30 aprile 1999, N°
120, pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale N° 101 del 3 maggio 1999,
in ogni Comune della Repubblica
è tenuto un unico Albo delle
persone idonee all’Ufficio di
Scrutatore di Seggio Elettorale
comprendente i nominativi degli elettori
che presentino apposita domanda;
Rilevato che, ai fini
dell’aggiornamento periodico di
detto Albo, entro il mese di Ottobre
di ogni anno, nell’albo pretorio
del Comune ed in altri luoghi pubblici,
deve essere affisso un apposito manifesto
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INVITA |
gli
elettori che desiderano essere
inseriti nell’Albo delle persone
idonee all’Ufficio di scrutatore
di seggio elettorale, a presentare
domanda, entro il 30 Novembre 2006,
presso questo Comune.
Si precisa che l’inclusione
nel predetto Albo è subordinata
al possesso dei seguenti requisiti:
a) essere elettore del
Comune;
b) avere assolto gli
obblighi scolastici.
Sono inoltre esclusi
dalle funzioni di scrutatore di seggio
elettorale coloro che si trovino nelle
condizioni di cui all’art. 23 del
testo unico delle leggi per la composizione
e l’elezione degli organi delle
amministrazioni comunali, approvato con
D.P.R. 16 maggio 1960, N° 570, ed
all’art. 38 del testo unico delle
leggi recanti norme per l’elezione
della Camera dei Deputati, approvato con
D.P.R. 30 marzo 1957, N° 361*.
Per il ritiro
dei modelli di domanda e per
ogni altra informazione, gli interessati
possono rivolgersi al
personale addetto all’ufficio
Elettorale Comunale durante il
normale orario di lavoro.
Si precisa inoltre che,
tenuto conto del carattere permanente
delle iscrizioni già effettuate,
gli elettori già iscritti all’Albo
unico delle persone idonee all’Ufficio
di scrutatore di seggio elettorale non
devono ripresentare nuove domande di iscrizione.
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Casteltermini,
01 novembre 2006 |
IL
SINDACO |
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* Ai sensi dell’art.
23 del testo unico delle leggi per la composizione
e l’elezione degli organi delle amministrazioni
comunali e dell’art. 38 del testo unico
delle leggi recanti norme per l’elezione
della Camera dei Deputati non possono esercitare
le funzioni di Presidente di Ufficio elettorale
di sezione, di scrutatore e di segretario le persone
che appartengono alle seguenti categorie:
a) i dipendenti dei Ministeri
dell’interno, delle poste e delle telecomunicazioni
e dei trasporti;
b) gli appartenenti alle Forze
armate in servizio;
c) i medici provinciali, gli
ufficiali sanitari e i medici condotti;
d) i segretari comunali ed i
dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare
servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
e) i candidati alle elezioni
per le quali si svolge la votazione.
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